Art. 37.
(Rinvio).

      1. Per quanto non diversamente disposto dalla presente legge, dai regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 39 e dagli statuti sociali, si applicano alle società tra professionisti, in quanto compatibili, le disposizioni del titolo II del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96.

 

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      2. All'articolo 2249 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «Le società tra professionisti iscritti ad albi sono disciplinate da leggi speciali».